Description
Alla luce della situazione meteorologica instabile, il comune di Agliano Terme ricorda che l’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 74 del 2013 (“Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale”), stabilisce espressamente che – al di fuori dei periodi annuali previsti per l’accensione ordinaria degli impianti di riscaldamento (nel caso della zona climatica E, dal 15 ottobre al 15 aprile) – sul territorio comunale è possibile l’accensione facoltativa in deroga degli impianti di riscaldamento fino ad un massimo di 4 ore giornaliere sino al 30 aprile 2025 (autorizz. Ordinanza sindacale n. 5/2025) .
INVITA la cittadinanza a limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività, artigianali ed assimilabili, e di 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
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Last update: 16 April 2025, 18:01