Date :

4 May 2020

Vademecum ANCI
Municipium

Description

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SUL TERRITORIO REGIONALE IN VIGORE DAL 4 MAGGIO AL 17 MAGGIO

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Sezione del Piemonte, ha assemblato un vademecum che riporta le norme in vigore fino al 17 maggio 2020. Ecco l'elenco punto per punto:


- consentiti solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, purché si rispetti il divieto di assembramento, il distanziamento e si utilizzino protezioni delle vie respiratorie

- vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova, salvo comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

- consentito, ai residenti sul territorio regionale, lo spostamento individuale nell’ambito della regione per raggiungere le seconde case in affitto o di proprietà, per l’esclusivo fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie, oltre che per motivi indifferibili. è obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale

- è fatto obbligo di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutte le occasioni in cuinon è possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza; a tale obbligo non sono soggetti i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle mascherine ovvero I soggetti che interagiscono con gli stessi

- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° devono rimanere presso il proprio domicilio, limitare i contatti sociali, contattando il proprio medico

- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti a quarantena ovvero risultati positivi al virus

- le strutture sanitarie attuano un monitoraggio clinico degli operatori sanitari, con rilevazione della temperatura corporea prima del turno di lavoro

- vietato l’ingresso ai visitatori in tutte le strutture pubbliche, private, convenzionate e equiparate del ssn e nelle strutture socio assistenziali (rsa, ra, raf), salvo i casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura

- vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di tale prescrizione

- l’accesso a parchi e giardini pubblici è condizionato al rispetto della distanza interpersonale di un metro e del divieto di assembramento; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di tale prescrizione; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse

- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentita attività sportiva o motoria individuale, con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività

- sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; ammesse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale, nel rispetto del distanziamento sociale, a porte chiuse, per le discipline sportive individuali

- consentito l’allenamento e l’addestramento di cavalli, in maniera individuale presso maneggi autorizzati all’interno del territorio regionale, nel rispetto delle prescrizioni in materia di distanziamento sociale

- chiusi gli impianti nei comprensori sciistici

- sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, ad esempio feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati

- l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti e da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; sospese le cerimonie civili e religiose, consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti, fino a un massimo di quindici persone, con funzione preferibilmente all’aperto, indossando mascherine e rispettando le misure di distanziamento sociale

- sospesi servizi di apertura al pubblico dei musei, istituti e luoghi della cultura ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 42 del 2004

- sospese le attività degli uffici pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili

- consentito l’accesso agli uffici giudiziari, previa rilevazione della temperatura corporea, con l’obbligo di indossare protezioni delle vie respiratorie dall’ingresso fino all’uscita

- sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore; sono sospesi altresì i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici, soggetti privati; fanno eccezione i corsi per i medici e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie

- i dirigenti scolastici attivano modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità

- sospesi i congressi, le riunioni o ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza

- sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata solo su basi curriculari o con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall’art. 87, comma 5, del d.l. 18 del 2020 e dall’art. 4 del d.l. n. 22 del 2020

- sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi regionali

- sospese attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei lea), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi

- sospesi esami di idoneità di cui all’art. 121 del d.lgs. n. 285 del 1992 da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; è disposta la proroga dei termini per i candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame

- sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del dpcm del 26 aprile 2020; restano aperte edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, garantendo la distanza di interpersonale di un metro

- chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, nei mercati sono garantite specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti, anche attraverso l'utilizzo di transenne, alla presenza della polizia locale, della protezione civile o di associazioni individuate dal sindaco, che limitano l'accesso ad un componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l’accompagnamento

- l'accesso alle attività commerciali consentite è limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l'accompagnamento

- consentite le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie, della disciplina del settore commercio e della normativa fiscale

- obbligo per il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali consentiti e nei mercati dell’uso di mascherine e guanti monouso

- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro

- consentita ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto; consentita, dando comunicazione al comune, ristorazione con asporto (Torino dal 9 maggio), nella fascia oraria 6/21, con il divieto di consumare i prodotti nei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, rispettando la distanza minima di due metri e indossando la mascherina; è fatto salvo il potere del sindaco di vietare nel proprio comune o delimitare su parti di esso tali attività, per motivazioni specifiche di carattere sanitario o dove non sia possibile assicurare il rispetto delle prescrizioni

- chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro

- sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del dpcm del 26 aprile 2020

- garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi

- sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 del dpcm 26 aprile 2020; le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile

- consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge n. 146 del 1990

- consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari; consentita ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza

- le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo di regolamentazione delle misure negli ambienti di lavoro di cui all’allegato 6 del dpcm del 26 aprile 2020, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo di cui all’allegato 7 del citato dpcm nei cantieri e il protocollo di cui all’allegato 8 per il contenimento della diffusione del contagio nel settore del trasporto e della logistica

- vietata la sosta e l'assembramento presso i distributori automatici "h24" di bevande e alimenti confezionati

- previsto il blocco delle slot machine, di monitor e televisori da parte degli esercenti

- consentita l’attività degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, garantendo il distanziamento sociale

Alle attività professionali si raccomanda che:

- venga attuato il massimo utilizzo del lavoro agile;

- siano incentivate le ferie, i congedi retribuiti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, con adozione di strumenti di protezione individuale;

- siano incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali.

Municipium

Attachments

vademecum ANCI
Municipium

Related content

How clear is the information on this page?

Thank you, your opinion will help us improve the service!

What were your favorite aspects?
1/2
Where did you encounter the most difficulties?
1/2
Do you want to add more details?
2/2
Please enter up to 200 characters
It is necessary to verify that you are not a robot