Description
proprietari o titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie di:
• fabbricati diversi dall'abitazione principale e pertinenze
• abitazioni principali censite in categorie "di lusso" A/1, A/8 e A/9;
• aree fabbricabili e terreni agricoli;
− coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ma solo nel caso di abitazione “di lusso”);
− concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
− locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, aree fabbricabili, terreni agricoli concessi in locazione finanziaria.
A seguito dell’emanazione della sentenza n. 209 del 2022 la Corte Costituzionale per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
I requisiti previsti per poter fruire dell’agevolazione IMU prevista a favore dell’abitazione principale non coincidono con quelli dettati dalla nota II bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Per usufruire del regime fiscale agevolato previsto a favore della cd. «prima casa», viene richiesta
l’effettiva ed immediata destinazione d’uso dell’immobile a dimora abituale del possessore, oltre che a sua residenza anagrafica.
Rimangono invariate la riduzione del 50% sul valore:
• delle abitazioni, escluse quelle censite in categoria A/1, A/8, A/9, concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione
principale) e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
• per immobili di interesse storico/artistico
• riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati;
• per i pensionati residenti all’estero.
• per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
Sono esenti dal pagamento dell’IMU:
• immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un soloimmobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
• immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali -D.M. 22/04/2008; immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
• immobili non utilizzabili e non disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all’Autorità Giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale (violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici), per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o
iniziata azione giudiziaria penale;
• terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
• immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali
• immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc.…);
• immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
• gli immobili di proprietà della Santa Sede;
• immobili dell'Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali (art,1 commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197);
Per le AREE EDIFICABILI è onere del contribuente verificare il valore di mercato DA UTILIZZARE per il calcolo del tributo IMU e presentare la Dichiarazione IMU per segnalare all’ufficio tributi il VALORE utilizzato derivante ad esempio da perizie di stima asseverate, valori desunti da atti di compravendita, applicazione di fattori decrementativi quali fasce di rispetto, vincoli ecc. ecc.
Il termine ordinario in tema di invio della dichiarazione IMU rimane confermato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dovuta.
Il 30 giugno 2024 scade quindi il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2023.
SI RICORDA CHE IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO RIMANE IN AUTOLIQUIDAZIONE QUINDI RESTA A CARICO DEL CONTRIBUENTE L’ONERE DEL CALCOLO DELL’IMPOSTA.
Quando si paga?
L'imposta va versata in rata unica entro il 17.06.2024 oppure in
due rate con scadenza:
1 rata - 17/06/2024
2 rata - 16/12/2024
Qual'è il codice ente?
Attenzione! Il codice del Comune di Agliano Terme è A072.
Come si paga?
Mediante modello F24. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro perdifetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo es. 28,49=28,00; 28,56=29,00).
Per vedere le Delibere adottate dai Comuni in materia di Imposte e Tasse comunali e il Regolamenti in materia di tributi vai al sito del Ministero delle Finanze.
Per il calcolo dell'imu 2024 consultare la pagina relativa.
Consulta la scheda informativa con le aliquote:
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Last update: 24 October 2024, 09:22