Descrizione
L’aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti nella banca dati catastale è stato effettuato, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del D. L. 262/2006, n. 262, sulla base degli elenchi forniti da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese, nell’anno 2022, agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli.
Come consultare gli aggiornamenti
Gli elenchi, per ogni particella, riportano gli identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità colturale catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente.
Gli elenchi delle particelle aggiornate sono disponibili anche sul sito Web dell'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, possono essere consultati presso l’albo on line del Comune di competenza (a questo link, l'accesso diretto al documento).
In caso di incoerenza
I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell’aggiornamento possono presentare una richiesta di riesame in autotutela (tramite apposito modulo)
La richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell’eventuale ricorso.
I ricorsi avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D. Lgs. 546/1992 e successive modificazioni, possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia di cui sopra.
Si rcorda che dal 1° gennaio 2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione
A cura di
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 25 giugno 2024, 16:42