Imu 2023- saldo

Imu 2023- saldo

Data :

31 ottobre 2023

Imu 2023- saldo
Municipium

Descrizione

 
Si ricorda che il 16 dicembre 2023 scade la rata in acconto IMU 2023.
 
Si informa infine che le aliquote sono rimaste invariate rispetto all'anno 2022.

NOVITA' IN BREVE ANNO 2023

  • La riduzione dell'IMU per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in regime di convenzione internazionale che per il 2023 è ridotta nuovamente al 50%.
  • Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.  
  • Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili All’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall’imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: 
    « g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione »

  • la sentenza N. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell’aliquota ordinaria;
  • Il termine di presentazione della Dichiarazione IMU 2023 è il 30 giugno 2024. 
  • Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della L.160/2019, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle 
    categorie catastali A/1, A/8 o A/9. 
  • Il soggetto attivo d’imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso. 
  • I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. 
  • E’ riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. L’ulteriore imposta,se dovuta, è versata al Comune. 

CHI PAGA?
- Proprietari di fabbricati;
- proprietari di aree edificabili;
- titolari di diritti reale di usufrutto,uso, abitazione, enfiteusi e superficie su fabbricati, ed aree fabbricabili ;
- locatari in caso di locazioni finanziaria (leasing);
- concessionari di aree demaniali;
- se l’immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l’imposta deve essere pagata da ciascuno in proporzione alle quote di possesso;
- all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero “AIRE” non si applica l’aliquota per l’abitazione principale ma quella per “altri immobili “.

QUANDO SI PAGA?
L'imposta va versata in rata unica entro il 16.06.2023 oppure in
due rate con scadenza:
1 rata - 16/06/2023
2 rata - 16/12/2023

QUAL'E' IL CODICE ENTE?
Attenzione! Il codice del Comune di Agliano Terme è  A072.

COME SI PAGA?
Mediante modello F24. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro perdifetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo es. 28,49=28,00; 28,56=29,00).

Per vedere le Delibere adottate dai Comuni in materia di Imposte e Tasse comunali e il Regolamenti in materia di tributi vai al sito del Ministero delle Finanze.

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Per il CALCOLO DELL'IMU 2023 consultare la pagina relativa.

Consulta la scheda informativa con le aliquote:

 

Municipium

Allegati

INFORMATIVA_IMU_2023_SITO

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