Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale dello Stato Civile

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Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale dello Stato Civile

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

A tutti

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Come fare

L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.

Dove?

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:

di residenza di uno dei coniugi;

in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione;

in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso;

in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero;

L’assistenza di un avvocato è facoltativa.

Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?

Tutte quelle coppie che in comune:

non abbiano figli minori;

non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);

non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n. 104/1992);

non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;

raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione). Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno di mantenimento], sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio [c.d. assegno divorzile]. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).

In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.

Come avviare la procedura

Rivolgersi, previo appuntamento, all’ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo successivamente, da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo per conferire dati per l’acquisizione dei documenti.

Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.

Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma

Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.

La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.

Documenti da presentare

documenti di identità;

(nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 12 mesi per la procedura di separazione giudiziale e di 6 mesi nel caso di separazione consensuale a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale oppure copia dell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, trascorsi più di 6 mesi dalla data certificata nell’accordo stesso, oppure l’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, trascorsi più di 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo stesso;

(nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.

Costi del procedimento

Il procedimento prevede un costo massimo di Euro 16,00.

Decorrenza degli effetti

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.

Per informazioni: Elisabetta dott.sa Mondo

Ufficio dello Stato Civile

piazza Roma 21 - piano terra lato Ufficio Postale

tel. 0141/954023 int. 2

fax 0141/954564

mail: protocollo@comune.aglianoterme.at.it

pec: comune.aglianoterme.at@cert.legalmail.it

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì' dalle ore 08.30 alle ore 12.30

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Cosa serve

I documenti da presentare sono specificati nella sezione di cui sopra (Come fare")

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Cosa si ottiene

La separazione o il divorzio dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile

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Tempi e scadenze

La richiesta diventa efficace dal giorno della presentazione della stessa in Comune

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Condizioni di servizio

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Ultimo aggiornamento: 1 febbraio 2024, 15:17

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