Materie del servizio
A chi è rivolto
A chi pernotta in una delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere del territorio comunale, compresi gli immobili destinati alla locazione breve. Non pagano l'imposta di soggiorno:
- i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età
- i malati e i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche per trattamento in day hospital, in ragione di un accompagnatore/genitore per paziente (occorre rilasciare al gestore della struttura ricettiva l'attestazione)
- gli autisti di pullman turistici e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti
- gli ospiti della P.A. e le Forze di Polizia ed enti equiparati per esigenze di servizio
- i dipendenti di strutture ricettive non residenti che lavorano nella medesima struttura e alloggiano per motivi di lavoro
- gli ospiti delle strutture ricettive che utilizzano la camera in day use
- i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore.
Descrizione
L’imposta di soggiorno è un tributo locale previsto dal decreto sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009). Conosciuta anche come tassa di soggiorno, viene applicata dai Comuni per finanziare turismo, cultura, sostenibilità e servizi pubblici. Il gettito della tassa di soggiorno contribuisce infatti al miglioramento dell’esperienza turistica e dei servizi urbani.
La sua prima applicazione risale al decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, che autorizzò la città di Roma a introdurre una tassa specifica per i visitatori. La normativa venne poi estesa a livello nazionale con il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
Ogni amministrazione può istituire la tassa di soggiorno, stabilendo importi e modalità di riscossione per strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. La tassa non è però parte del prezzo della camera.
Chi gestisce una struttura deve riscuotere l’importo dovuto, registrarlo, conservarne la documentazione e versarlo secondo le modalità previste. La mancata conformità può comportare sanzioni, verifiche e richieste di integrazione da parte del Comune o della Guardia di Finanza
Come fare
Per gestire l’imposta di soggiorno ogni struttura ha a disposizione il portale informatico Stay Tour del Comune di Agliano Terme al link https://imposta-soggiorno.org/aglianoterme, a cui accedere mediante spid/cie. Il programma permette di ricevere e inviare comunicazioni all’ufficio, compilare le dichiarazioni trimestrali da trasmettere al Comune attraverso il programma stesso e procedere al versamento dell’imposta mediante la piattaforma Pago PA o il modello F24. Si precisa che in nessun caso il caricamento delle presenze sul software fornito dal Comune sostituisce gli adempimenti riguardanti l’Istat e la Questura.
Il servizio è esclusivamente online. Per approfondimenti e chiarimentii contattare Ufficio Tributi, Piazza Roma 21 in orario di ufficio LUN - VEN 08;30 - 13;30 e PREVIO APPUNTAMENTO al numero 0141/954023 interno 2 mail amministrativo@comune.aglianoterme.at.it
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
- SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
- tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.
Cosa si ottiene
Certificazione di avvenuto pagamento di imposta di soggiorno
Tempi e scadenze
La dichiarazione trimestrale delle presenze turistiche e il relativo pagamento van compilata e presentata/pagato
- per il primo trimestre dell'anno entro il giorno 16 Aprile
- per il secondo trimestre entro il giorno 16 luglio
- per il terzo trimestre entro il giorno 16 ottobre
- per il quarto trimestre entro il giorno 16 gennaio.
Accedi al servizio
Canale digitale:
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2026, 01:29